(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale" 1. Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le lettere e) ed l) del comina 1 dell'Art. 2 sono soppresse. b) l'Art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Comitati tecnico consultivi e incarichi di consulenza). - 1. Per gli approfondimenti tecnico-specialistici e per il supporto consultivo, l'amministrazione regionale puo' avvalersi di: a) consulenti del presidente. La giunta regionale puo' conferire incarichi, nel numero massimo di cinque, per lo studio e la soluzione di questioni istituzionali connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente della giunta a soggetti di comprovata professionalita', previa individuazione dell'ambito istituzionale, della durata, del compenso e dei casi di risoluzione anticipata. Gli incarichi decadono con l'entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale; b) comitati tecnico-scientifici. La giunta regionale puo' costituire comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo individuandone la composizione, la durata, nonche' le modalita' di funzionamento e di conferimento di incarico a eventuali esperti esterni all'amministrazione in qualita' di componenti di tali comitati. Ogni comitato decade con l'entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale; c) consulenze professionali. La giunta regionale, per l'approfondimento di questioni richiedenti specifica competenza professionale o iscrizioni in albi professionali, ove non sia possibile provvedere con le strutture dell'amministrazione regionale, puo' conferire incarichi professionali con finalita' e oggetto individuati e previa determinazione del compenso. Ciascun incarico non puo' superare i dodici mesi, fatto salvo rinnovo espresso, e cessa comunque con l'entrata in carica della nuova giunta regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del consiglio regionale. 2. Per gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si provvede previa pubblicazione di avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, di norma all'inizio di ogni legislatura. 3. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono rispettate le cause di incompatibilita' di cui all'art. 7 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione" e successive modifiche e integrazioni. 4. I provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono comunicati al consiglio regionale."; c) il comma 2 dell'Art. 8, e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito degli atti organizzativi di cui al comma 1, le modalita' applicative per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal dirigente competente in materia di organizzazione e personale, con la capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro. Il comitato di coordinamento di cui all'Art. 14 assicura, nell'esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e la integrazione dei suddetti interventi"; d) all'Art. 10 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) direzioni generali. Sono unita' organizzative complesse ed articolate, corrispondenti alle grandi aree di interesse, agli ambiti e alle politiche di intervento regionale con riferimento agli incarichi attribuiti dal presidente a ciascun componente della giunta regionale."; 2) la lettera d) del comma 1 e' soppressa; e) all'Art. 11 sono apportate le seguenti modifiche: 1) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati; 2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. Con provvedimenti della giunta Regionale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione, sono istituite le direzioni generali, che non possono essere in numero superiore a quello degli assessorati, e le modalita' di conferimento della titolarita' delle medesime nonche' la dotazione organica. 3. La giunta regionale, con la istituzione delle direzioni generali, ne individua le competenze e le aree di attivita', gli obiettivi da conseguire e le risorse finanziarie necessarie. 4. Ogni direttore generale, previo accordo con l'amministratore di riferimento, individua, di concerto con il dirigente preposto all'organizzazione, le strutture organizzative della direzione generale, nei limiti numerici complessivi stabiliti dalla giunta regionale. Il segretario generale e il comitato di coordinamento di cui all'Art. 14 assicurano, nell'esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento e l'integrazione dei suddetti interventi."; f) l'Art. 13 e' abrogato; g) al comma 9 dell'Art. 26 la parola "U.S.S.L." e' sostituita dalle parole "ASL e AO"; h) all'Art. 28 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato e' definita annualmente dalla giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva anche per quanto concerne le risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di bilancio Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti delle varie strutture"; 2) il comma 5 e' abrogato; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il trattamento economico annuo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione regionale e i singoli direttori nella misura massima annua stabilita per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; per il segretario generale della presidenza della giunta tale trattamento economico e' incrementato in misura non superiore al 20%. Le integrazioni previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono riferite esclusivamente ai risultati di gestione ed alla realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla giunta regionale"; 4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La giunta regionale puo' attribuire ai dirigenti l'incarico di direttore di funzione specialistica di cui alla lettera a2) del comma 3 dell'Art. 24 e l'incarico di vicario del direttore generale. Le modalita' di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, dell'art. 26. Il possesso del diploma di laurea puo' essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della giunta regionale, dal possesso del diploma di scuola media superiore congiuntamente ad un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno di 10 anni quale titolare di strutture dirigenziali della giunta regionale. Il trattamento economico del direttore di funzione specialistica e del vicario del direttore generale e' concordato di volta in volta con l'amministrazione regionale, con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entita' variabile in ragione della complessita' e specificita' delle responsabilita' attribuite, tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso il contratto di diritto privato che regola i suddetti rapporti deve prevedere la facolta' di recesso da parte dell'amministrazione regionale con la cessazione dalla carica della giunta regionale che ha conferito l'incarico o dell'assessore preposto alla direzione generale interessata"; 5) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico, ciascun dirigente e' tenuto a depositare: a) una dichiarazione, del cui contenuto si assume ogni responsabilita', riferita a diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri, alle azioni di societa', alle cariche di amministratore o di sindaco di societa'; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonche' a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."; 6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' definita secondo la disciplina del contratto collettivo per l'area della dirigenza in vigore e in base ai criteri di equiparazione prestabiliti tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti ed aziende.".