(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 26 del 27 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale  23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento
della   struttura   organizzativa  e  della  dirigenza  della  giunta
                             regionale"
    1.  Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della
struttura  organizzativa  e  della  dirigenza della giunta regionale)
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) le lettere e) ed l) del comina 1 dell'Art. 2 sono soppresse.
      b)  l'Art.  7  e'  sostituito  dal  seguente: "Art. 7 (Comitati
tecnico   consultivi  e  incarichi  di  consulenza).  -  1.  Per  gli
approfondimenti  tecnico-specialistici  e per il supporto consultivo,
l'amministrazione regionale puo' avvalersi di:
      a) consulenti del presidente.
    La  giunta regionale puo' conferire incarichi, nel numero massimo
di  cinque,  per  lo studio e la soluzione di questioni istituzionali
connessi allo svolgimento delle funzioni proprie del presidente della
giunta    a   soggetti   di   comprovata   professionalita',   previa
individuazione  dell'ambito istituzionale, della durata, del compenso
e  dei  casi  di  risoluzione  anticipata. Gli incarichi decadono con
l'entrata  in  carica  della  nuova  giunta  regionale  a  seguito di
elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;
      b) comitati tecnico-scientifici.
    La  giunta regionale puo' costituire comitati tecnico-scientifici
a  carattere  consultivo  individuandone  la composizione, la durata,
nonche' le modalita' di funzionamento e di conferimento di incarico a
eventuali   esperti   esterni   all'amministrazione  in  qualita'  di
componenti  di  tali  comitati. Ogni comitato decade con l'entrata in
carica  della  nuova  giunta  regionale  a seguito di elezioni per il
rinnovo del consiglio regionale;
      c) consulenze professionali.
    La   giunta   regionale,   per   l'approfondimento  di  questioni
richiedenti  specifica  competenza professionale o iscrizioni in albi
professionali,  ove  non  sia  possibile  provvedere con le strutture
dell'amministrazione     regionale,    puo'    conferire    incarichi
professionali   con   finalita'   e   oggetto  individuati  e  previa
determinazione  del  compenso.  Ciascun  incarico non puo' superare i
dodici  mesi,  fatto  salvo  rinnovo  espresso,  e cessa comunque con
l'entrata  in  carica  della  nuova  giunta  regionale  a  seguito di
elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.
    2.  Per  gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si
provvede  previa  pubblicazione  di  avviso  nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia, di norma all'inizio di ogni legislatura.
    3.  Per  il  conferimento  degli  incarichi  di  cui  al presente
articolo sono rispettate le cause di incompatibilita' di cui all'art.
7  della  legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 "Norme per le nomine e
designazioni  di  competenza  della Regione" e successive modifiche e
integrazioni.
    4.  I  provvedimenti  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
sono comunicati al consiglio regionale.";
      c) il comma 2 dell'Art. 8, e' sostituito dal seguente:
      "2.  Nell'ambito degli atti organizzativi di cui al comma 1, le
modalita'  applicative  per  l'organizzazione  delle  strutture  e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dal
dirigente competente in materia di organizzazione e personale, con la
capacita'  ed  i  poteri del privato datore di lavoro. Il comitato di
coordinamento  di  cui  all'Art.  14  assicura,  nell'esercizio delle
funzioni  assegnate,  il coordinamento e la integrazione dei suddetti
interventi";
      d) all'Art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "a) direzioni generali.
    Sono unita' organizzative complesse ed articolate, corrispondenti
alle  grandi  aree  di  interesse,  agli  ambiti  e alle politiche di
intervento  regionale  con  riferimento agli incarichi attribuiti dal
presidente a ciascun componente della giunta regionale.";
        2) la lettera d) del comma 1 e' soppressa;
      e) all'Art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) i commi 1, 5 e 6 sono abrogati;
        2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    "2.  Con  provvedimenti  della  giunta Regionale sono definite le
linee  fondamentali  dell'organizzazione, sono istituite le direzioni
generali,  che  non possono essere in numero superiore a quello degli
assessorati,  e  le modalita' di conferimento della titolarita' delle
medesime nonche' la dotazione organica.
      3.  La  giunta  regionale,  con  la istituzione delle direzioni
generali,  ne  individua  le  competenze  e le aree di attivita', gli
obiettivi da conseguire e le risorse finanziarie necessarie.
      4. Ogni direttore generale, previo accordo con l'amministratore
di  riferimento,  individua,  di  concerto  con il dirigente preposto
all'organizzazione,   le   strutture  organizzative  della  direzione
generale,  nei  limiti  numerici  complessivi  stabiliti dalla giunta
regionale.  Il  segretario generale e il comitato di coordinamento di
cui  all'Art. 14 assicurano, nell'esercizio delle funzioni assegnate,
il coordinamento e l'integrazione dei suddetti interventi.";
      f) l'Art. 13 e' abrogato;
      g)  al  comma 9 dell'Art. 26 la parola "U.S.S.L." e' sostituita
dalle parole "ASL e AO";
      h) all'Art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  La  quota  da  destinare  alla  retribuzione di risultato e'
definita  annualmente  dalla  giunta  regionale  sulla base di quanto
stabilito  dalla  contrattazione collettiva anche per quanto concerne
le  risorse aggiuntive, e trova capienza in uno specifico capitolo di
bilancio  Lo  stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai
dirigenti delle varie strutture";
        2) il comma 5 e' abrogato;
        3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Il  trattamento economico annuo dei direttori generali viene
concordato  di  volta  in  volta  tra l'amministrazione regionale e i
singoli   direttori  nella  misura  massima  annua  stabilita  per  i
direttori  generali delle aziende sanitarie e ospedaliere con decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 e
successive  modifiche  ed  integrazioni;  per  il segretario generale
della   presidenza   della   giunta  tale  trattamento  economico  e'
incrementato in misura non superiore al 20%. Le integrazioni previste
dal  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri sono
riferite   esclusivamente   ai   risultati   di   gestione   ed  alla
realizzazione  degli  obiettivi  assegnati  annualmente  dalla giunta
regionale";
        4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7.  La  giunta regionale puo' attribuire ai dirigenti l'incarico
di  direttore  di  funzione specialistica di cui alla lettera a2) del
comma  3 dell'Art. 24 e l'incarico di vicario del direttore generale.
Le  modalita' di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui ai
commi  4,  5,  6,  7,  e  8, dell'art. 26. Il possesso del diploma di
laurea  puo' essere sostituito, per i dirigenti di ruolo della giunta
regionale,  dal  possesso  del  diploma  di  scuola  media  superiore
congiuntamente  ad  un'esperienza dirigenziale acquisita con non meno
di  10  anni  quale  titolare  di strutture dirigenziali della giunta
regionale.   Il  trattamento  economico  del  direttore  di  funzione
specialistica  e  del vicario del direttore generale e' concordato di
volta  in volta con l'amministrazione regionale, con riferimento alla
retribuzione  stabilita  dal  contratto  collettivo  per l'area della
dirigenza,  maggiorata  di  una  entita'  variabile  in ragione della
complessita'  e specificita' delle responsabilita' attribuite, tenuto
conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
In  ogni  caso  il contratto di diritto privato che regola i suddetti
rapporti   deve   prevedere   la   facolta'   di   recesso  da  parte
dell'amministrazione  regionale  con la cessazione dalla carica della
giunta   regionale  che  ha  conferito  l'incarico  o  dell'assessore
preposto alla direzione generale interessata";
        5) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8.   Entro   novanta   giorni   dalla   data   di   conferimento
dell'incarico, ciascun dirigente e' tenuto a depositare:
      a)   una  dichiarazione,  del  cui  contenuto  si  assume  ogni
responsabilita',  riferita a diritti reali su beni immobili e su beni
mobili  iscritti nei pubblici registri, alle azioni di societa', alle
cariche di amministratore o di sindaco di societa';
      b)   copia   dell'ultima  dichiarazione  dei  redditi  soggetti
all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.
    Entro  trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle
dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
i  dirigenti  sono  tenuti  a  dichiarare  annualmente  le variazioni
patrimoniali  intervenute  rispetto  all'anno  precedente,  nonche' a
depositare  copia  della  dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni
previste   dal  presente  articolo  sono  pubblicate  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.";
      6) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
    "9.  La  retribuzione  di  posizione per i dirigenti degli enti e
delle  aziende  dipendenti  dalla  Regione  e'  definita  secondo  la
disciplina  del  contratto  collettivo  per l'area della dirigenza in
vigore  e  in  base  ai  criteri di equiparazione prestabiliti tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dalle  leggi  regionali  istitutive dei
singoli enti ed aziende.".